Nuova disciplina nazionale sull’attività di recupero crediti in sofferenza alla luce della direttiva UE

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    La disciplina sull’attività di recupero dei crediti in sofferenza è stata oggetto di rilevanti modifiche a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. “Secondary Market Directive” – SMD), adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 24 novembre 2021.

    La suddetta direttiva, nell’ambito dell’Action Plan della Commissione Europea sulla riduzione dei crediti deteriorati, persegue come obiettivi principali quelli di promuovere lo sviluppo di mercati secondari di crediti deteriorati più competitivi, efficienti e trasparenti, e quello di irrobustire i presidi posti a tutela dei debitori ceduti.

    La Direttiva prevede inoltre, all’art. 32, una norma transitoria in base alla quale i soggetti che già svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza sulla base del diritto nazionale, sono autorizzati a continuare ad esercitare tali attività nel proprio Stato Membro di appartenenza sino al 29 giugno 2024 o, comunque, sino al rilascio dell’autorizzazione.

    Il Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2024 ha annunciato di aver approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, introducendo, tra l’altro, nel Titolo V del D.Lgs. 385/1993 (c.d. “Testo Unico Bancario” o “TUB”), un nuovo Capo II, dedicato all’acquisto di crediti in sofferenza originati da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti aventi la propria sede in Italia o in altro Stato Membro dell’Unione Europea e alla loro successiva gestione, per conto di tali acquirenti, da parte di una nuova figura di intermediario definita “gestore di crediti in sofferenza” (artt. di riferimento: dal 114.1 al 114.14 TUB).

    Pertanto, lo schema di decreto prevede di liberalizzare l’acquisto di crediti in sofferenza, introducendo invece una specifica riserva di attività per la loro gestione, che si concretizza mediante l’istituzione di una nuova figura di intermediario già contemplata dalla SMD, appunto il c.d. gestore di crediti in sofferenza, autorizzato e vigilato da Banca d’Italia.

    Banca d’Italia ha, quindi, avviato una Consultazione sulle disposizioni secondarie attuative denominate “Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza”, alla quale AFI100 ha partecipato rilasciando osservazioni e suggerimenti per una più chiara ed efficacie attuazione della normativa europea.

    I temi di maggior interesse sui quali si è concentrata l’attività consultiva di AFI100 sono i seguenti: 1. L’acquisto dei crediti in sofferenza; 2. La gestione dei crediti in sofferenza; 3. L’informativa nei confronti dei potenziali acquirenti e dei debitori ceduti.

    Acquisto di crediti in sofferenza

    A differenza di quanto previsto dal regime attuale, viene eliminata la riserva di attività per l’acquisto di crediti in sofferenza, che potrà quindi essere svolta da chiunque, persona fisica o giuridica (diversa da una banca), nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, acquisti crediti in sofferenza ovvero crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d’Italia.

    Di conseguenza, la Direttiva mira sì a liberalizzare l’attività di acquisto, ma limitandola comunque ai soli crediti “in sofferenza” ed escludendo dal perimetro applicativo la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 qualora l’acquirente sia una società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) di cui all’art. 2, punto 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 (v. art. 114.2, comma 2, TUB).

    È importante, tra l’altro, sottolineare che la nuova disciplina sarebbe applicabile ai crediti concessi, oltre che dalle banche, anche da intermediari finanziari ex art. 106 TUB, dai fondi di investimento e le società veicolo per la cartolarizzazione.

    Gli intermediari 106 TUB, tra l’altro, sono esclusi dall’obbligo di munirsi di autorizzazione come gestori, a meno che non intendano esercitare tale attività in via transfrontaliera per mezzo del passaporto europeo (v. art. 114.2 TUB).

    Altresì rilevante, come stabilito dallo Schema di Decreto, è che “l’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB” (v. art. 114.3 TUB).

    La gestione dei crediti in sofferenza

    Lo schema di Decreto, in recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167, introduce la nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.

    Il TUB, così come modificato, prevede infatti che l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 e ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6.

    Le attività del gestore, quindi, includono la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (c.d. “servicing”), la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, la gestione dei reclami e l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.

    Gli stessi potranno, inoltre, prestare una serie di attività connesse o strumentali enucleate all’interno delle disposizioni attuative di Banca d’Italia.

    Al fine di ottenere l’autorizzazione e l’iscrizione all’interno dell’apposito albo dei gestori, Banca d’Italia richiede espressamente la sussistenza di specifici requisiti indicati nel prosieguo del presente documento.

    Informativa agli acquirenti e ai debitori ceduti

    Secondo il nuovo art. 114.4 del TUB le banche cedenti debbono fornire le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il suo valore. Le Banche cedenti devono, inoltre, trasmettere alla Banca d’Italia, e se necessario all’autorità competente dello Stato ospitante, con una periodicità almeno semestrale, le informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti.

    La Banca d’Italia può, altresì, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 114.4 TUB identificare ulteriori casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza, disciplinando modalità e contenuti dell’informativa.  

    Da ultimo, importanti novità vengono introdotte in merito agli obblighi di informativa nei confronti dei debitori ceduti.

    Invero, tra le informazioni da comunicare a questi ultimi vi è, per esempio, l’avvenuta cessione del debito, la quale dovrà avvenire su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e prima dell’avvio del recupero del credito al fine di garantire un trattamento omogeneo ed una protezione diffusa dei debitori ceduti.

    I destinatari della disciplina di autorizzazione

    Sono soggetti alla preventiva autorizzazione di Banca d’Italia:

    • i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi gestori di crediti in sofferenza;
    • le società già esistenti che intendono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza modificando l’oggetto sociale;
    • gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, qualora gli stessi intendano esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia, secondo quanto previsto dall’art. 114.2, comma 1, lett. c).

    Requisiti e documentazione

    Il procedimento di autorizzazione è finalizzato a verificare la sussistenza, o meno, di determinate condizioni.

    È richiesto:

    1. L’adozione della forma giuridica di S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. o Società cooperativa;
    2. La presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica italiana, all’interno del quale deve essere svolta almeno una parte dell’attività di riscossione e recupero crediti;
    3. La sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 19 TUB per i titolari di partecipazioni qualificate
    4. La sussistenza di requisiti di idoneità in capo agli esponenti aziendali ex art. 114.13, comma 2, TUB;
    5. La presentazione di un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, le politiche e le procedure utili al rispetto dei principi generali di cui all’art. 114.8 TUB, delle disposizioni in materia di tutela dei debitori nonché le leggi in materia di acquirenti di crediti in sofferenza, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, il tutto unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
    6. La documentazione di cui all’art. 114.7 TUB in caso di detenzione dei fondi dei debitori dei crediti in gestione;
    7. La limitazione dell’oggetto sociale all’attività di gestione dei crediti in sofferenza ex art. 114.1, comma 1, lett. b), TUB e all’attività di recupero stragiudiziale 

    L’iter da compiere al fine di ottenere l’autorizzazione è accuratamente disciplinato da Banca d’Italia che, al fine di favorire il rilascio dell’autorizzazione alle società di nuova costituzione, ha previsto una vera e propria “fase interlocutoria”.

    Gli operatori del settore dovranno necessariamente adeguarsi al regime attuale ed alle disposizioni di Banca d’Italia, che verranno presto emanate in via definitiva all’esito della consultazione pubblica alla quale AFI100 ha partecipato e di cui di cui si darà tempestiva notizia.

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