Normativa di riferimento

    AFI 111 è il comparto dell’Associazione riservato agli intermediari del Microcredito e alle Società di Mutuo Soccorso.

    L'iscrizione degli operatori nell'elenco di cui all'art. 111, commi 1 (microcredito aziendale) e 3 (microcredito sociale),del TUB, è subordinata al possesso dei requisiti previsti nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176.

    L'iscrizione nell'elenco indicato degli operatori di microcredito art. 111, comma 1, TUB è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

    1. oggetto sociale conforme al disposto del comma 1 dell'art. 111 del TUB;
    2. forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di società cooperativa;
    3. capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni (€ 250.000 NdR);
    4. possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità;
    5. possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità e professionalità;
    6. la presentazione di un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalita' di controllo dell'operato degli stessi.

     

    La domanda di iscrizione contiene, oltre alle informazioni sull'operatore (denominazione, forma giuridica, capitale sociale sottoscritto e versato, ecc.), un programma di attività che indica la tipologia di microcredito che si intende svolgere, le strategie aziendali e le linee di sviluppo dell'attività, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei finanziamenti concessi che si intende prestare, sia in fase istruttoria sia durante il periodo di rimborso. L'informativa include anche:

    1. l'indicazione dei meccanismi introdotti per assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attività di controllo interno, con particolare riferimento alla conformazione dell'organo di controllo; in via generale, si sottolinea l'importanza della presenza di tale organo in considerazione della natura finanziaria dell'attività svolta: laddove l'organo non sia stato istituito, l'informativa dovrà illustrare con particolare attenzione i meccanismi adottati per assicurare l'adeguatezza dei controlli interni;
    2. l'indicazione delle tipologie di soggetti di cui ci s'intende avvalere per lo svolgimento dei servizi ausiliari, che eventualmente curano anche il collocamento e la promozione dei contratti qualora non vi provveda direttamente l'operatore di microcredito.
    • La domanda di iscrizione è corredata da una documentazione esaustiva, che comprende le copie dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e l'elenco dei soggetti che detengono partecipazioni significative nel capitale dell'operatore. Nel caso di società già operative che intendono esercitare l'attività di microcredito, è richiesta anche la relazione di un perito che attesti l'esistenza dei prescritti requisiti di capitale. Il programma di attività deve illustrare dettagliatamente:

    1) le strategie aziendali, le linee di sviluppo dell’attività e le previsioni di crescita dell’operatività;
    2) le caratteristiche dei finanziamenti che la società intende erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela;
    3) i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare, specificando il contenuto e le modalità di erogazione e l’eventuale esperienza pregressa nella fornitura di tali servizi; nel caso previsto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento, i soggetti specializzati di cui ci si intende avvalere, le modalità di controllo sul loro operato e il loro eventuale accreditamento presso enti pubblici o privati;
    4) le attività accessorie e strumentali, diverse dai servizi ausiliari di cui al punto 3), che la società intende svolgere;
    5) i presidi organizzativi attivati (organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo), con particolare attenzione ai meccanismi volti ad assicurare l’efficacia e l’autonomia dell’attività di controllo interno;
    6) il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l’indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali;
    7) l’eventuale utilizzo dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del Regolamento per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento.

    Sono previsti obblighi di comunicazione in capo agli operatori di microcredito, che rispondono alle seguenti finalità:

    1. consentire la tenuta dell'elenco e curarne l'aggiornamento;
    2. permettere alla Banca d'Italia di esercitare controlli sull'attività dell'operatore;
    3. effettuare le periodiche rilevazioni dei tassi praticati, ai fini della disciplina sull'usura.

    Al fine di consentire la tenuta dell'elenco e curarne l'operatore del microcredito deve segnalare le variazioni nella composizione degli organi, nell'assetto proprietario e nella struttura societaria. In particolare gli operatori di microcredito segnalano alla Banca d'Italia:

    1. i cambiamenti intervenuti nelle cariche sociali, nonché la nomina e sostituzione del direttore generale (o cariche equivalenti);
    2. le partecipazioni che superino la soglia del 10 per cento del capitale con diritto di voto, o comportino il controllo;
    3. le modifiche riguardanti le informazioni presentate al momento dell'iscrizione.

    Al fine di permettere alla Banca d'Italia di esercitare controlli sull'attività dell'operatore, rivelano:

    • l'indicazione delle variazioni nel programma di attività comunicato in sede di iscrizione;
    • le segnalazioni periodiche a cadenza semestrale sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati, che saranno rese secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia sulla falsa riga di quanto previsto per gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106, TUB, ante riforma;
    • l'invio del bilancio annuale, completo di allegati e verbale di approvazione, entro trenta giorni dalla relativa delibera assembleare. Al fine di effettuare le periodiche rilevazioni dei tassi praticati, e nel rispetto della disciplina sull'usura, l'operatore del microcredito esegue la comunicazione trimestrale del tasso di interesse applicato alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione del TEGM ai sensi della legge antiusura (l. 7 marzo 1996, n. 108).

    Il D.lgs 141/2010 dispone che: "tutti i soggetti che svolgono attività finanziaria presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 microcredito".

    Il legislatore, nella normativa primaria indica quindi una alternativa naturale all'attività di concessione di finanziamento.

    Le disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito ricalcano in larga misura le disposizioni per gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 TUB ovvero nella versione precedente alla riforma del 2010.

    Le stesse disposizioni nel rispetto del principio di proporzionalità rispondono all'esigenza di consentire alla Banca d'Italia l'esercizio dei controlli relativi alla tenuta dell'elenco generale, nei limiti segnati dalla normativa primaria.

    La disciplina del microcredito assoggetta, nella sostanza, gli operatori di microcredito a un regime meno stringente rispetto a quello stabilito per il nuovo intermediario finanziario, vigilato, unico, previsto dal novellato articolo 106 TUB.

    La previsione di un regime differenziato è motivato nell'assenza di profili di rischio di natura sistemica da parte degli operatori di microcredito.

    Gli intermediari finanziari vigilati possono comunque erogare microcredito senza disporre di specifica autorizzazione e quindi in conformità alla vigilanza di cui sono naturalmente assoggettati.

    Si riporta una tabella esplicativa di raffronto degli adempimenti e requisiti previsti per gli operatori di microcredito e quelli previsti dagli intermediari finanziari vigilati.