In consultazione le disposizioni sull’ABF: allineamento alla Direttiva 2013/11/UE e migliore gestione del contenzioso

    admin

    Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica una proposta di modifica della disciplina del sistema stragiudiziale delle controversie denominato “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF).

    Le modifiche in consultazione sono finalizzate a garantire l’allineamento della normativa sull’ABF alle previsioni della Direttiva 2013/11/UE (Direttiva “ADR”) e a introdurre strumenti per una più efficiente gestione del contenzioso innanzi all’Arbitro.

    Le vicende dell’ABF

    Dal 2009, anno della sua entrata in funzione, l’ABF ha visto aumentare notevolmente il suo carico di lavoro (nel 2017, ad es l’aumento è stato del 42% rispetto all’anno precedente).

    Per potenziarne la struttura, nel novembre 2016 è stato ampliato il numero dei Collegi che sono passati dai tre originari (Milano, Napoli e Roma) ai sette attuali, con l’aggiunta dei Collegi di Bari, Bologna, Palermo e Torino.

    La nuova articolazione territoriale ha comportato la necessità di rivedere anche le norme sulla composizione del Collegio di Coordinamento che deve rappresentare tutti i Collegi.

    Nel febbraio 2018 è entrato in funzione il nuovo portale telematico per la presentazione dei ricorsi che permette al ricorrente di trasmettere il ricorso, di monitorarne l’andamento, di ricevere copia della documentazione trasmessa dall’intermediario e di replicarvi.

    L’allineamento con la Direttiva c.d. “ADR” (2013/11/UE)

    La Direttiva c.d. “ADR” (2013/11/UE) ha delineato dei requisiti di qualità che gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie rivolti ai consumatori debbono rispettare per essere inclusi fra quelli considerati conformi a livello europeo.

    La Banca d’Italia è l’Autorità nazionale competente sull’ABF e deve accertare il rispetto dei requisiti richiesti di stabilità, efficienza, imparzialità e tendenziale non onerosità per il consumatore. Particolare importanza riveste il requisito d’efficienza, che si sostanzia in un obbligo di durata massima della procedura, quantificato dalla Direttiva in 90 giorni a partire dal momento in cui l’Organismo abbia ricevuto il fascicolo completo del ricorso. La durata è prorogabile di altri 90 giorni nel caso di controversie complesse.

    Il requisito è già rispettato sul piano sostanziale ma è necessario intervenire anche sul disegno normativo della procedura di ricorso, per una piena coerenza con le previsioni della Direttiva.

    L’intervento in consultazione riguarda due livelli normativi: la Delibera CICR e le Disposizioni della Banca d’Italia.

    Oltre alla modifica sui termini, l’intervento riguarda il potenziamento dell’efficienza dell’ABF: vengono proposti nuovi strumenti per una più rapida definizione del contenzioso, rafforzato il ruolo del Collegio di coordinamento, introdotti nuovi strumenti per una migliore organizzazione dell’Arbitro (come ad esempio, l’istituzione della carica di Vicepresidente, l’introduzione della possibilità di accentrare temporaneamente la trattazione dei ricorsi su materie omogenee presso un unico Collegio, l’innalzamento del numero dei possibili rinnovi consecutivi del mandato dei componenti i Collegi arbitrali).

    Viene rivista la struttura dei compensi dei membri effettivi e supplenti dell’Arbitro, allo scopo di introdurre componenti variabili legate alla produttività, all’efficienza e all’efficacia nello svolgimento delle funzioni.

    Fra le modifiche alle Disposizioni motivate da esigenze di coordinamento ed aggiornamento, si segnala l’eliminazione dei riferimenti al termine di 30 giorni fra la presentazione del reclamo e il ricorso all’ABF: si prospetta l’innalzamento del termine di lavorazione dei reclami da 30 a 60 giorni e un rafforzamento dei presidi cui è sottoposta l’attività dell’ufficio competente all’interno dell’intermediario.

    Questo intervento tiene conto delle modifiche alle disposizioni Banca d’Italia in materia di trasparenza, attualmente in consultazione, in materia di reclami ed è finalizzato a rendere la gestione dei reclami da parte dell’intermediario effettiva ed efficace, in modo che si possa analizzare compiutamente la problematica e, se del caso, addivenire ad una soluzione positiva.

    —————

    Al solito, le osservazioni, i commenti e le proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

    La consultazione pubblica è aperta fino al 26 febbraio 2019.

    Leggi tutto su SEFIN

    Consultazione_ABF_28122018

    Leave a comment

    Your email address will not be published.